mercoledì 25 gennaio 2012

Il fotovoltaico nel decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012

Finalmente il Governo ha posto fine all'enorme speculazione della realizzazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli eliminando la possibilità di accedere agli incentivi statali.
Ed infatti tali impianti, lungi dall'inserirsi nell'ambito dello sviluppo sostenibile, stavano provocando la distruzione dei territori agricoli causando la perdita di biodiversità e sostituendo alle colture il ben più redditizio affare delle rinnovabili. 
per questo motivo il Governo ha inserito l'art. 65 che così dispone:

Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e’ consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi’ come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2.

venerdì 20 gennaio 2012

Responsabilità del proprietario dell'area oggetto di sversamenti abusivi - Esclusione.

Il TAR Campania -NApoli, torna sul tema della responsabilità dei proprietari dei siti oggetto di sversamento abusivo affermando che "in base al d.lg. n. 152 del 2006, la P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità né diretta né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica, di rimozione e smaltimento di rifiuti e, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell' inquinamento , che le autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione, è perciò necessario che sussista e sia provato, attraverso l'esperimento di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione e il superamento o pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile meramente in ragione di tale qualità" (TAR Campania - Napoli, sez. V, 15 settembre 2011, n. 4428).

lunedì 2 gennaio 2012

Decreto mille proroghe

Pubblicato il 29 dicembre scorso il decreto milleproroghe, contenente l'ulteriore slittamento dell'entrata in vigore dell'operatività del Sistri al 2 aprile 2012, per consentire agli operatori coinvolti di adempiere correttamente agli adempimenti previsti.

Per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi rimane l'eccezione del 1° giugno 2012 mentre per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, l’obbligo di iscrizione al SISTRI è rinviato al 2 luglio 2012 (leggi ART. 13).

Proroga anche per l'accettazione in discarica e il rinvio dell'applicazione del'art. 6 lett. p del d.lgs 36/2003 in riferimento al pci (31 dicembre 2012), qualcosina anche su Cov, ecc.  (leggi art. 13).

La soppressione degli Ato prevista dall'articolo 2, c.186-bis, legge 191/2009 slitta al 31 dicembre 2012 (leggi art. 13).

Erano state inserite anche novità per i sacchetti in plastica,
in quanto il CdM, aveva approvato nuove disposizioni per quanto riguarda i sacchetti biodegradabili, chiarendo il campo di applicazione della precedente normativa e introducendo le sanzioni che nella versione definitiva non si rinvengono più.

Modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 è stato approvato il nuovo modelo unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012.

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-30&task=dettaglio&numgu=303&redaz=11A16748&tmstp=1325280442558