giovedì 16 dicembre 2010

La soppressione degli ATO per la gestione dei rifiuti


Soppressione Autorità d’Ambito Territoriale per la gestione dei rifiuti Urbani – Legge del 26 marzo 2010 n. 42
L’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 prevede che “decorso un anno dalla data di  entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale  di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da  considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle  Autorità, nel  rispetto dei principi  di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore  della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il 27 marzo 2011 scadrà, dunque, il termine assegnato alle Regione per attribuire le competenze degli ATO ad altro soggetto. Qualora le Regioni non dovessero dare corso a tale obbligo dal 28 marzo 2011 scatterà lo stallo in materia di gestione dei rifiuti. Come detto, infatti, da tale data gli atti compiuti dagli ATO sono nulli.
Di tale previsione normativa sembra non averne tenuto alcun conto il Legislatore che ha approvato il d.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 che, nel recepire la direttiva 98/2008/CE, ha confermato tutte le previsioni e le competenze spettanti agli ATO.
A questo punto la domanda sorge spontanea: a chi andranno le competenze in materia di gestione dei rifiuti? In Campania, per esempio, la competenza è attribuita, sulla scorta della solita normativa emergenziale, alle società provinciali, inutili carrozzoni che hanno inglobato i vecchi consorzi di bacino.
Ed in Umbria cosa succederà? Peraltro in un momento in cui alcuni ATO stanno predisponendo i piani d’ambito. Dal 28 marzo 2011 che fine faranno i dipendenti? Chi pagherà il gestore del servizio? Che sovrintenderà alle fasi di gestione dei rifiuti? Aboliti gli ATO si dovrà procedere ad una nuova perimetrazione?
Purtroppo la normativa sui rifiuti non riesce a trovare pace!
Tale stato di cose sicuramente non concorrere a trasformare la società attuale in una società del riciclaggio alla quale tende la direttiva comunitaria 98/2008/CE e rallenta il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dalla normativa, in primis quelli di raccolta differenziata.
In una materia complessa come quella dei rifiuti occorrerebbe, più che in altri campi del diritto, una legislazione chiara e puntuale. Ma questo sembra non interessare al Legislatore nazionale.

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